AI e dati dei clienti: i rischi legali di un uso senza presidio giuridico.
Di BoezioAI · Tempo di lettura: 8 minuti
Punti chiave
- ChatGPT, Claude e Gemini entrano in studi e imprese quasi sempre dalla porta sbagliata: l'abbonamento individuale attivato con carta di credito, fuori da qualunque valutazione giuridica.
- Il principio cardine: la conformità non è una proprietà del modello, ma della configurazione contrattuale e organizzativa con cui lo si usa. Lo stesso identico strumento può essere perfettamente lecito o gravemente illecito.
- I rischi dell'uso non presidiato: violazione del segreto professionale (art. 622 c.p.), trattamenti privi del contratto ex art. 28 GDPR con sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato, dati usati per addestrare i modelli, trasferimenti extra-UE senza garanzie.
- La legge 132/2025 impone ai professionisti di informare il cliente dell'uso dell'AI; il Garante ha già sanzionato OpenAI per 15 milioni di euro.
- La soluzione non è rinunciare all'AI: è adottarla in modo strutturato — piani commerciali con DPA e clausole sui trasferimenti, retention governata, policy interne, formazione.
L'intelligenza artificiale generativa è entrata negli studi professionali e nelle imprese dalla porta più silenziosa: quella dell'iniziativa individuale. Il professionista che riassume un atto con ChatGPT, il responsabile amministrativo che fa analizzare a Claude un contratto di fornitura, l'ufficio marketing che affida a Gemini un elenco clienti. Condotte quotidiane, percepite come innocue, con un tratto comune: dati di terzi — clienti, dipendenti, controparti — introdotti in sistemi gestiti da fornitori esteri, sulla base di condizioni contrattuali che nessuno ha letto e che nessuna funzione ha vagliato.
Il fenomeno è aggravato da un equivoco diffuso: l'idea che la conformità sia una proprietà dello strumento («questa piattaforma è a norma GDPR, quest'altra no»). La realtà è più esigente — e ribalta il modo in cui la maggior parte delle organizzazioni sta ragionando.
1. Conta la configurazione d'uso, non il modello
Le principali piattaforme — ChatGPT, Claude, Gemini — hanno tutte la stessa architettura commerciale: da un lato i piani consumer, pensati per l'utente individuale; dall'altro i piani commerciali (team, enterprise, API), destinati alle organizzazioni. La differenza non è di prezzo o di potenza: è di statuto giuridico dei dati.
Nei piani consumer, di regola, il fornitore non assume la veste di responsabile del trattamento, le conversazioni possono essere usate — a seconda delle impostazioni — per l'addestramento dei modelli, e i dati sono conservati su server extraeuropei senza garanzie negoziali. Nei piani commerciali, l'uso dei dati per l'addestramento è escluso per contratto e il rapporto è assistito da un Data Processing Agreement con clausole contrattuali tipo per i trasferimenti. La vera alternativa, dunque, non è tra un fornitore e l'altro: è tra l'uso non strutturato e l'uso strutturato del medesimo strumento.
📌 Il corollario operativo: prima di introdurre dati di clienti o dipendenti in una piattaforma AI occorre sapere quale piano si sta usando, quali clausole governano i dati, dove vengono conservati e per quanto tempo — e documentare queste verifiche. Sono accertamenti giuridici, prima che informatici.
2. Il segreto professionale: l'art. 622 c.p.
Per avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e medici il primo presidio violabile è il segreto professionale: l'art. 622 c.p. punisce chi rivela «senza giusta causa» un segreto appreso in ragione della propria professione. La riservatezza delle comunicazioni con il cliente è inoltre un diritto fondamentale secondo la Corte di Giustizia UE (causa C-694/20, Orde van Vlaamse Balies).
Come si colloca l'inserimento di dati del cliente in una piattaforma AI? Dipende — ancora una volta — dalla configurazione. Se il fornitore è responsabile del trattamento ritualmente nominato ex art. 28 GDPR, vincolato a riservatezza e divieto di uso proprio dei dati, non è un «terzo» cui il segreto viene rivelato, ma un ausiliario — come pacificamente ammesso per la posta elettronica o i gestionali di studio. Con un piano consumer, privo di quella cornice, il conferimento di atti e vicende del cliente a un soggetto contrattualmente libero di conservarli e utilizzarli riespande il rischio penale e disciplinare. La stessa condotta materiale — incollare un documento in una chat — cambia qualificazione giuridica in funzione del contratto che le sta sotto.
3. GDPR: senza DPA il trattamento è scoperto
Chi usa l'AI su dati personali di clienti, dipendenti o terzi è titolare del trattamento; il fornitore, ove tratti quei dati per suo conto, deve assumere la veste di responsabile ex art. 28 GDPR, con un contratto — il DPA — che lo vincoli a trattare i dati solo su istruzione, garantire la sicurezza, disciplinare i sub-responsabili e cancellare i dati al termine.
Nei piani commerciali il DPA è generalmente incorporato nelle condizioni contrattuali: non va negoziato, ma va verificato, scaricato e conservato, con annotazione nel registro dei trattamenti. Nei piani consumer, semplicemente, non c'è: introdurvi dati personali realizza una comunicazione a terzi priva di base contrattuale, esposta alle sanzioni dell'art. 83 — fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato mondiale per le violazioni in materia di responsabili, fino a 20 milioni o il 4% per le violazioni dei principi fondamentali.
4. Addestramento, conservazione, dati sensibili
Il profilo più insidioso — perché irreversibile — è l'uso dei contenuti per l'addestramento dei modelli: un documento riservato confluito nei dati di training esce definitivamente dalla sfera di controllo del titolare. Nessuna cancellazione, nessun diritto all'oblio potrà più raggiungerlo. Sui piani individuali questo uso può avvenire in base a impostazioni che l'utente medio non ha mai esaminato; sui piani commerciali è escluso per contratto.
Analogo discorso per la conservazione: dai termini standard dei piani individuali alle opzioni di zero data retention ottenibili nelle configurazioni enterprise e via API. Le politiche di retention non si presumono: si verificano contrattualmente. E per i dati particolari o giudiziari ex artt. 9 e 10 GDPR — salute, vicende penali, dati sindacali — la soglia si alza ulteriormente: o garanzie rafforzate, o astensione dall'AI in cloud.
5. Trasferimenti extra-UE: Schrems II e Data Privacy Framework
Il profilo che più sfugge alla percezione è quello geografico: le grandi piattaforme fanno capo a fornitori statunitensi, e introdurvi dati personali comporta un trasferimento verso un Paese terzo soggetto agli artt. 44-49 GDPR. La sentenza Schrems II della Corte di Giustizia (causa C-311/18) esige che l'esportatore — cioè lo studio o l'impresa, non il fornitore — verifichi in concreto il livello di protezione del Paese di destinazione e adotti, ove necessario, misure supplementari: è la transfer impact assessment, la prima carta che l'Autorità chiede in ispezione.
La decisione di adeguatezza del 2023 sull'EU-U.S. Data Privacy Framework ha disteso il quadro, ma solo per i fornitori certificati nell'elenco del Dipartimento del Commercio USA — certificazione da verificare puntualmente, per la specifica entità contraente, tenendo conto che i predecessori (Safe Harbour, Privacy Shield) sono entrambi caduti a Lussemburgo. Chi usa un piano consumer non dispone di alcuno strumento negoziale per presidiare il trasferimento; chi usa un piano commerciale ha le clausole contrattuali tipo incorporate nel DPA, ma deve completarle con la TIA e la verifica DPF.
6. Legge 132/2025, AI Act e il caso OpenAI
Per le professioni intellettuali l'art. 13 della legge 132/2025 (in vigore dal 10 ottobre 2025) consente l'AI nelle sole funzioni strumentali e di supporto, impone la prevalenza dell'apporto intellettuale del professionista e l'obbligo di informare il cliente con linguaggio chiaro; il Consiglio Nazionale Forense ha già approvato un modello di informativa. L'AI Act (Reg. UE 2024/1689) completa la cornice con obblighi graduati per rischio — ne abbiamo parlato nella guida all'AI Act e alle sue sanzioni.
Quanto all'enforcement, il segnale è inequivoco: nel dicembre 2024 il Garante ha irrogato a OpenAI una sanzione di 15 milioni di euro per violazioni in materia di base giuridica e trasparenza (esecuzione poi sospesa in sede cautelare dal Tribunale di Roma). L'attenzione dell'Autorità verso l'AI generativa è strutturale, non episodica.
7. La checklist: che cosa fare, in ordine di priorità
- Livello critico — migrare dagli account individuali a piani commerciali intestati all'organizzazione; verificare e archiviare il DPA con le clausole sui trasferimenti; predisporre l'informativa ai clienti ex legge 132/2025.
- Livello alto — disattivare l'addestramento su ogni utenza residua; richiedere la conservazione zero ove disponibile; aggiornare il registro dei trattamenti e l'elenco dei responsabili; svolgere la transfer impact assessment; adottare una policy di minimizzazione e pseudonimizzazione dei prompt.
- Livello ordinario ma non differibile — valutare la DPIA ex art. 35 per i trattamenti su larga scala o su dati particolari; formare il personale autorizzato; coinvolgere il DPO (o valutarne la nomina).
⚠️ Quel che non regge è il vuoto organizzativo: strumenti potentissimi lasciati all'iniziativa dei singoli, senza titolarità, senza regole d'uso, senza formazione. È la situazione oggi più diffusa — ed è un passivo di rischio che si accumula giorno dopo giorno, destinato a emergere nel momento peggiore: un contenzioso, un data breach, un'ispezione.
Domande frequenti
Il mio abbonamento personale a pagamento è sufficiente?
No. La differenza tra piani consumer e piani commerciali non è di prezzo: è di statuto giuridico dei dati. Un abbonamento individuale, per quanto a pagamento, di regola non include il DPA, non esclude l'addestramento e non offre garanzie sui trasferimenti.
Devo dire ai clienti che uso l'AI?
Se siete professionisti intellettuali, sì: l'art. 13 della legge 132/2025 impone di informare il cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. L'omissione incide sul rapporto fiduciario e rileva sul piano deontologico.
Da dove si comincia?
Da un audit degli strumenti già in uso: quali piattaforme, con quali account, su quali dati. Nella nostra esperienza è il passaggio che riserva più sorprese — e quello da cui discende tutto il resto: migrazione degli account, DPA, informative, policy.
BoezioAI: l'adozione dell'AI, giuridicamente presidiata
È esattamente il lavoro per cui siamo nati: gli ingegneri AI del team configurano gli strumenti e gli ambienti, gli avvocati Legal Tech costruiscono la cornice — audit dei piani contrattuali, DPA e trasferimenti, registro e DPIA, informative ai clienti, policy d'uso e formazione. Perché l'innovazione, per essere un vantaggio, deve essere difendibile.
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Adattamento, autorizzato dall'autore, del contributo «Intelligenza artificiale e dati dei clienti: i rischi legali di un utilizzo senza presidio giuridico» dell'Avv. Dott. Comm. Dario Carta, pubblicato su cartaepartners.it. Riferimenti essenziali: art. 622 c.p.; artt. 9, 28, 30, 35, 44-49 e 83 Reg. (UE) 2016/679 (GDPR); art. 13 L. 132/2025; Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act); CGUE C-311/18 (Schrems II) e C-694/20; decisione di adeguatezza 10 luglio 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework). Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.